"Associazione San Lorenzo diacono" Onlus

Organizzazione di Volontariato

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione S. Lorenzo diacono", che in seguito sarà denominata l'organizzazione.
L'Organizzazione è costituita in qualificazione di "Organizzazione di volontariato", che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, nr. 460. La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.2 I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 - La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 - L'organizzazione ha sede in Via Mazzini 7 B - Trezzano S/N. - Milano.

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito della stessa
città.

ARTICOLO 2 - SCOPI

2.1 - L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri
aderenti, opera nel settore: 
a. assistenza sociale e socio - sanitaria; 
b. caritativo e della beneficenza; 
c. istruzione.

2.2 - L'Organizzazione è di collegamento e di supporto alle attività della Caritas operante con modalità e finalità analoghe nella parrocchia di S. Lorenzo, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzantesi nelle finalità istituzionali indicate nel successivo articolo 3.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

3.1- Assistere famiglie in stato di necessità, persone sole, persone anziane, portatori di handicap, minori ed extracomunitari.

3.2- Procurare medicinali, prodotti usa e getta a bambini e incontinenti.

3.3- Accompagnamento e trasporto di persone in difficoltà.

3.4- Sostegno economico - alimentare.

3.5- Corsi di alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana ad extracomunitari.

3.6- Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

3.7- L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, quali raccogliere fondi anche con iniziative in unione con gruppi similari oppure collaborare con i servizi sociali dell'amministrazione comunale.

ARTICOLO 4 - ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE - AMMISSIONE / ESCLUSIONE

4.1 - Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Fondatori) a quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Ordinari). Il Consiglio Direttivo può accettare anche aderenti "sostenitori" o nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione e/o al suo prestigio.
Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti,per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

4.2 - II numero degli aderenti è illimitato.

4.3 - Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

4.5 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'organizzazione.

4.6 - Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:
- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento dell'eventuale contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.7 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o perdita della qualità di aderente; deve esser versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Gli aderenti hanno diritto:
- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 - Gli aderenti sono obbligati:
- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
- Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
- Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO / ENTRATE

6.1 - II patrimonio dell'organizzazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che sono o diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 - Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di
beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente
destinato ad incremento del patrimonio.

6.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.4 - Ogni operazione finanziaria è disposta anche con firma singola del Presidente o del Tesoriere o di un solo altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI DELL'ORGANIZZAZIONE

7.1 - Organi sociali dell'Organizzazione sono:
- Assemblea degli aderenti
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

7.2 - Entro 3 anni dalla sua legale costituzione, l'Organizzazione potrà costituire:
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

8.1 - L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

8.2 - L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti : in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 - L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo:
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

Altri compiti dell'assemblea ordinaria sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo a carico degli aderenti per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
- Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.6 - L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

8.8 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

8.10 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 volte consecutive.

9.2 -  Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, eventualmente due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

9.3 - Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;

10.3 - è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

10.4 - ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

10.5 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ;

10.6 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

10.7 - in caso di assenza o di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano.

ARTICOLO 11 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

11.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

ARTICOLO 12 - BILANCIO

12.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile.

12.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

12.3 - II bilancio deve coincidere con l'anno solare.

12.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del Comma 6 dell'art. 120 del D. Lgs. 4 Dicembre 1997, nr. 460, di utili e avanzi di gestione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO/ SCIOGLIMENTO

13.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3 quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 - Al Presidente viene conferito il potere di apportare eventuali modifiche statutarie richieste dalle normative di riferimento.

13.3 - Lo scioglimento, la cessazione  ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno 3 quarti degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ARTICOLO 14 - NORME DI RINVIO

14.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge nr266 del 11.8.1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, nr. 460 e alle loro eventuali variazioni.

ARTICOLO 15 - NORME DI FUNZIONAMENTO

15.1 - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale.

 

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Aggiornato il: 20 maggio 2007